(Codice di procedura penale-art. 665)
 
                              Art. 665 
 
                      (Perenzione dell'arresto) 
 
  L'arrestato e' posto in liberta'  qualora,  entro  sessanta  giorni
dall'arresto se lo Stato richiedente e' in Europa,  o  entro  novanta
giorni se e' fuori di Europa, non siano pervenuti al  Ministro  della
giustizia i documenti sui quali si fonda la domanda di  estradizione.
Questi termini possono essere  prorogati  su  richiesta  del  Governo
estero per una sola volta e per un tempo non superiore a un mese. 
 
  La proroga e' disposta dal Ministro della giustizia. L'arresto  non
e' soggetto ai termini predetti quando il  Ministro  della  giustizia
intende offrire l'estradizione.