Art. 665 (Perenzione dell'arresto) L'arrestato e' posto in liberta' qualora, entro sessanta giorni dall'arresto se lo Stato richiedente e' in Europa, o entro novanta giorni se e' fuori di Europa, non siano pervenuti al Ministro della giustizia i documenti sui quali si fonda la domanda di estradizione. Questi termini possono essere prorogati su richiesta del Governo estero per una sola volta e per un tempo non superiore a un mese. La proroga e' disposta dal Ministro della giustizia. L'arresto non e' soggetto ai termini predetti quando il Ministro della giustizia intende offrire l'estradizione.