Art. 666 (Procedimento davanti alla sezione istruttoria) Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato promuove con richiesta il giudizio della sezione istruttoria e nomina un difensore all'interessato che non abbia un difensore di fiducia. Il presidente della sezione istruttoria delega un consigliere per l'istruzione il quale compie tutti gli accertamenti necessari e puo' disporre, anche per mezzo del Ministero della giustizia, le indagini che ritiene opportune. Compiuta l'istruzione, gli atti sono comunicati al procuratore generale che presenta le sue requisitorie scritte alla sezione istruttoria. Dopo che queste sono state presentate si procede al deposito nella cancelleria degli atti, dei documenti e delle cose sequestrate. Si osservano le disposizioni dell'articolo 372. Trascorso il termine stabilito nello stesso articolo 372 o quello prorogato, il presidente della sezione istruttoria fissa il giorno per la deliberazione, con decreto da comunicarsi al pubblico ministero e da notificarsi al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la deliberazione, a pena di nullita'.