(Codice di procedura penale-art. 666)
 
                              Art. 666 
 
           (Procedimento davanti alla sezione istruttoria) 
 
  Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto
si trova  l'imputato  o  il  condannato  promuove  con  richiesta  il
giudizio  della   sezione   istruttoria   e   nomina   un   difensore
all'interessato che non abbia un difensore di fiducia. 
 
  Il presidente della sezione istruttoria delega un  consigliere  per
l'istruzione il quale compie tutti gli accertamenti necessari e  puo'
disporre, anche per mezzo del Ministero della giustizia, le  indagini
che ritiene opportune. 
 
  Compiuta l'istruzione, gli  atti  sono  comunicati  al  procuratore
generale che  presenta  le  sue  requisitorie  scritte  alla  sezione
istruttoria. 
 
  Dopo che queste sono state presentate si procede al deposito  nella
cancelleria degli atti, dei documenti e delle  cose  sequestrate.  Si
osservano le disposizioni dell'articolo 372. 
 
  Trascorso il termine stabilito nello stesso articolo 372  o  quello
prorogato, il presidente della sezione istruttoria  fissa  il  giorno
per  la  deliberazione,  con  decreto  da  comunicarsi  al   pubblico
ministero e da notificarsi al difensore almeno cinque giorni prima di
quello stabilito per la deliberazione, a pena di nullita'.