(Codice di procedura penale-art. 667)
 
                              Art. 667 
 
                     (Deliberazione e sentenza) 
 
  La sezione istruttoria delibera in camera di consiglio, sentiti  il
pubblico ministero, il  difensore  se  si  presenta  e  l'imputato  o
condannato se ne ha fatto domanda. 
 
  Essa esamina se ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo  13
del codice penale e nella convenzione internazionale che si tratta di
applicare. Qualora non  esista  convenzione  o  questa  non  disponga
diversamente, esamina inoltre se dagli atti  e  documenti  comunicati
risultano  sufficienti  indizi  di  reita'  ovvero  se  e'  accertata
l'avvenuta condanna. 
 
  Quando la deliberazione e' favorevole all'estradizione, la  sezione
istruttoria decide se possono essere consegnati, in tutto o in parte,
al Governo estero i documenti e le cose sequestrate. 
 
  La decisione  e'  pronunciata  con  sentenza,  e  si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 151.