Art. 667 (Deliberazione e sentenza) La sezione istruttoria delibera in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il difensore se si presenta e l'imputato o condannato se ne ha fatto domanda. Essa esamina se ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo 13 del codice penale e nella convenzione internazionale che si tratta di applicare. Qualora non esista convenzione o questa non disponga diversamente, esamina inoltre se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizi di reita' ovvero se e' accertata l'avvenuta condanna. Quando la deliberazione e' favorevole all'estradizione, la sezione istruttoria decide se possono essere consegnati, in tutto o in parte, al Governo estero i documenti e le cose sequestrate. La decisione e' pronunciata con sentenza, e si osservano le disposizioni dell'articolo 151.