(Codice di procedura penale-art. 668)
 
                              Art. 668 
 
                      (Ricorso per cassazione) 
 
  Contro  la  sentenza  della  sezione  istruttoria  il   procuratore
generale e l'interessato possono ricorrere alla corte  di  cassazione
anche per il merito. 
 
  La corte di  cassazione  assunte  le  informazioni  e  compiute  le
indagini che ritiene necessarie, delibera in camera di consiglio  con
sentenza.