Art. 669 (Liberazione dell'arrestato. Nuova offerta o domanda) Se il giudice con sentenza irrevocabile decide di non doversi offrire o concedere l'estradizione, il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in liberta' e ne informa immediatamente il Ministro della giustizia. La liberazione e' pure ordinata quando in qualsiasi caso il Ministro della giustizia ha deciso di non dar corso all'estradizione. La sentenza con la quale si e' deciso di non doversi offrire o concedere l'estradizione non impedisce un'ulteriore offerta o domanda fondata sopra elementi che non siano gia' stati valutati dal giudice.