(Codice di procedura penale-art. 669)
 
                              Art. 669 
 
        (Liberazione dell'arrestato. Nuova offerta o domanda) 
 
  Se il giudice con  sentenza  irrevocabile  decide  di  non  doversi
offrire o concedere l'estradizione, il  procuratore  generale  ordina
che l'arrestato sia posto in liberta' e ne informa immediatamente  il
Ministro della giustizia. La liberazione e' pure ordinata  quando  in
qualsiasi caso il Ministro della giustizia ha deciso di non dar corso
all'estradizione. 
 
  La sentenza con la quale si e' deciso  di  non  doversi  offrire  o
concedere l'estradizione non impedisce un'ulteriore offerta o domanda
fondata sopra elementi che non siano gia' stati valutati dal giudice.