Art. 670 (Esecuzione dell'atto d'estradizione) L'estradizione e' sospesa se l'imputato o condannato deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo di quello a cui si riferisce l'estradizione, salvo che il Ministro della giustizia ritenga di consegnarlo temporaneamente allo Stato richiedente ovvero di convenire con questo che la pena che dovrebbe scontarsi nel territorio dello Stato abbia esecuzione all'estero. Negli altri casi e' dato corso all'estradizione quando la persona da estradare e' stata prosciolta con sentenza divenuta irrevocabile o ha terminato di scontare la pena nel territorio dello Stato. Le misure di sicurezza personali, alle quali il prosciolto o il condannato estradato e' stato sottoposto nel territorio dello Stato, si applicano quando l'individuo vi ritorna per qualsiasi causa. Nondimeno, se sono decorsi cinque anni dalla consegna e non si tratta di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza, l'esecuzione della misura di sicurezza e' subordinata al riesame delle condizioni della persona ritornata nel territorio dello Stato, per accertare se essa e' tuttora socialmente pericolosa.