(Codice di procedura penale-art. 670)
 
                              Art. 670 
 
                (Esecuzione dell'atto d'estradizione) 
 
  L'estradizione e' sospesa se l'imputato o  condannato  deve  essere
giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena  per
reati  commessi  prima  o  dopo  di  quello  a   cui   si   riferisce
l'estradizione, salvo che il  Ministro  della  giustizia  ritenga  di
consegnarlo  temporaneamente  allo  Stato   richiedente   ovvero   di
convenire  con  questo  che  la  pena  che  dovrebbe  scontarsi   nel
territorio dello Stato abbia esecuzione all'estero. 
 
  Negli altri casi e' dato corso all'estradizione quando  la  persona
da estradare e' stata prosciolta con sentenza divenuta irrevocabile o
ha terminato di scontare la pena nel territorio dello Stato. 
 
  Le misure di sicurezza personali, alle quali  il  prosciolto  o  il
condannato estradato e' stato sottoposto nel territorio dello  Stato,
si applicano quando l'individuo vi ritorna per qualsiasi causa. 
 
  Nondimeno, se sono decorsi cinque anni  dalla  consegna  e  non  si
tratta di delinquente o contravventore abituale o professionale o  di
delinquente per tendenza, l'esecuzione della misura di  sicurezza  e'
subordinata al riesame delle condizioni della persona  ritornata  nel
territorio dello Stato, per accertare se essa e' tuttora  socialmente
pericolosa.