Art. 671 (Estradizione dall'estero) Quando occorre chiedere a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o fu pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo' essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro della giustizia.