(Codice di procedura penale-art. 671)
 
                              Art. 671 
 
                     (Estradizione dall'estero) 
 
  Quando occorre chiedere a uno Stato  estero  l'estradizione  di  un
imputato o di un condannato, il procuratore generale presso la  corte
d'appello nel cui distretto si procede o fu pronunciata  la  sentenza
di  condanna  ne  fa   richiesta   al   Ministro   della   giustizia,
trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo'
essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro della giustizia.