(Codice della navigazione-art. 649)
                              Art. 649. 
                     (Giudice dell'esecuzione). 
 
  L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti  avanti
il tribunale la nomina  del  giudice  dell'esecuzione  e'  fatta  dal
presidente, su presentazione, a cura del cancelliere,  del  fascicolo
di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da  che  e'
stato formato. 
 
  Nei procedimenti avanti le preture delle  quali  fanno  parte  piu'
magistrati, la nomina e' fatta dal  pretore  dirigente  a  norma  del
comma  precedente.  Si  applicano  al  giudice  dell'esecuzione   gli
articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.