Art. 649.
(Giudice dell'esecuzione).
L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti
il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal
presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo
di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che e'
stato formato.
Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu'
magistrati, la nomina e' fatta dal pretore dirigente a norma del
comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli
articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.