Art. 650.
(Forma del pignoramento di navi o di carati di navi).
L'atto di pignoramento deve contenere:
1) l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in
forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma
esecutiva;
2) la data della notificazione del precetto;
3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la
soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i
carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative
pertinenze;
4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero,
se oggetto dell'espropriazione e' una nave in corso di navigazione,
di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;
5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante,
mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al
comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice
competente ai sensi dell'articolo 643 puo' prescrivere che la
notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di
telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante
comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione
nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche
all'annotazione sull'atto di nazionalita'. Se la nave e' in
costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
delle navi in costruzione.
Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal quale risulti l'espletamento delle formalita' indicate nel
precedente comma.