(Codice della navigazione-art. 650)
                              Art. 650. 
        (Forma del pignoramento di navi o di carati di navi). 
 
  L'atto di pignoramento deve contenere: 
  1) l'enunciazione della somma dovuta e  del  titolo  esecutivo,  in
forza  del  quale  si  procede,  e  della  sua  spedizione  in  forma
esecutiva; 
  2) la data della notificazione del precetto; 
  3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi
atto  diretto  a  sottrarre  alla  garanzia  del  credito,   per   la
soddisfazione del quale si agisce, la nave  o  il  galleggiante  o  i
carati, che  si  assoggettano  alla  espropriazione,  e  le  relative
pertinenze; 
  4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave,  ovvero,
se oggetto dell'espropriazione e' una nave in corso  di  navigazione,
di non far ripartire la nave dal porto di arrivo; 
  5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante. 
 
  Il pignoramento si esegue, su istanza  del  creditore  precettante,
mediante  notificazione  dell'atto  al  debitore  proprietario  e  al
comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il  giudice
competente  ai  sensi  dell'articolo  643  puo'  prescrivere  che  la
notificazione dell'atto al  comandante  sia  eseguita  per  mezzo  di
telegramma collazionato con avviso di  ricevimento,  ovvero  mediante
comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento. 
 
  Non  appena  eseguita  la  notificazione  o  ritirata  la  ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica,  il
creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio  di  iscrizione
della nave o del galleggiante, il quale  provvede  alla  trascrizione
nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di  navi  maggiori,  anche
all'annotazione  sull'atto  di  nazionalita'.  Se  la  nave   e'   in
costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel  registro
delle navi in costruzione. 
 
  Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal  quale  risulti  l'espletamento  delle  formalita'  indicate  nel
precedente comma.