(Codice della navigazione-art. 651)
                              Art. 651. 
         (Forma del pignoramento di pertinenze separabili). 
 
  Il pignoramento di pertinenze separabili e' autorizzato dal pretore
della circoscrizione, nella quale si trova la nave,  su  istanza  del
creditore  precettante,  sentiti  i  creditori  ipotecari.  Esso   e'
eseguito,  secondo  le  norme  del  codice   di   procedura   civile,
riguardanti  il   pignoramento   di   cose   mobili,   dall'ufficiale
giudiziario, il quale cura  il  deposito  delle  cose  nei  magazzini
generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.