Art. 651.
(Forma del pignoramento di pertinenze separabili).
Il pignoramento di pertinenze separabili e' autorizzato dal pretore
della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del
creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso e'
eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,
riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale
giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini
generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.