Art. 653.
(Domanda di vendita).
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
puo' chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al
giudice competente ai sensi dell'articolo 643.
Il ricorso e' notificato al proprietario debitore, ai creditori
ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del
codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave
straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e' tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro di
iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si
forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile,
fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di
cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le
eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di
vendita.