(Codice della navigazione-art. 653)
                              Art. 653. 
                        (Domanda di vendita). 
 
  Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di  titolo  esecutivo
puo' chiedere la vendita della nave  o  del  carato  con  ricorso  al
giudice competente ai sensi dell'articolo 643. 
 
  Il ricorso e' notificato al  proprietario  debitore,  ai  creditori
ipotecari e ai creditori intervenuti a norma  dell'articolo  499  del
codice di procedura civile,  con  invito  a  far  pervenire  le  loro
osservazioni sulle condizioni di vendita,  e,  se  trattasi  di  nave
straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. 
 
  Nel termine di  giorni  trenta  dalla  notificazione  e  non  oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore  istante  e'  tenuto  a
depositare, presso la cancelleria del  giudice  competente  ai  sensi
dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro  di
iscrizione dal quale risultino le ipoteche  trascritte;  di  essi  si
forma, a norma dell'articolo 488  del  codice  di  procedura  civile,
fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il  certificato  di
cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo  codice,  e  con  le
eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni  di
vendita.