(Codice della navigazione-art. 654)
                              Art. 654. 
  (Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto). 
 
  Sulla presentazione del fascicolo di cui  al  precedente  articolo,
eseguita  dal  cancelliere,   il   giudice,   competente   ai   sensi
dell'articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e
alla designazione di un esperto per la stima della nave, e  fissa  un
termine, non  superiore  a  trenta  giorni,  per  il  deposito  della
relazione. 
 
  Se siano stati osservati gli adempimenti di cui  all'articolo  652,
secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non
dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.