(Codice della navigazione-art. 655)
                              Art. 655. 
                       (Ordinanza di vendita). 
 
  Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di  stima,  il
giudice  dell'esecuzione,  sentiti  il  debitore   proprietario,   il
creditore precettante e  istante,  i  creditori  ipotecari  e  quelli
intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave  batte  la
bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.