Art. 655.
(Ordinanza di vendita).
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la
bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.