(Codice della navigazione-art. 657)
                              Art. 657. 
      (Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita). 
 
  L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura  del  cancelliere  del
giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che
non sono comparse. 
 
  L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura  del  cancelliere,
in margine al pignoramento e  pubblicata  nel  foglio  degli  annunzi
legali. Copia di essa e' affissa, almeno  dieci  giorni  prima  della
vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria. 
 
  Il giudice dell'esecuzione puo' nella stessa ordinanza disporre  le
altre forme di pubblicita' che ritiene opportune.