Art. 657.
(Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita).
L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura del cancelliere del
giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che
non sono comparse.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere,
in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi
legali. Copia di essa e' affissa, almeno dieci giorni prima della
vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria.
Il giudice dell'esecuzione puo' nella stessa ordinanza disporre le
altre forme di pubblicita' che ritiene opportune.