Art. 658.
(Persone ammesse a fare offerte).
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione
stabilita nell'ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di
mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono
fare offerte per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.