(Codice della navigazione-art. 658)
                              Art. 658. 
                  (Persone ammesse a fare offerte). 
 
  Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata  la  cauzione
stabilita nell'ordinanza di vendita. 
 
  Le  offerte  devono  essere  fatte  personalmente  o  a  mezzo   di
mandatario munito di procura speciale. I procuratori  legali  possono
fare offerte per persona da nominare. 
 
  Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.