(Codice della navigazione-art. 661)
                              Art. 661. 
             (Ulteriori incanti, vendita senza incanto). 
 
  Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte,
il giudice dell'esecuzione, sentiti gli  interessati  e  il  debitore
proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo
di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento
a quello precedente. 
 
  Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento  del
prezzo base, la vendita all'incanto non  ha  luogo  per  mancanza  di
offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori  interessati
e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza
incanto, prescrivendone le condizioni.