Art. 661.
(Ulteriori incanti, vendita senza incanto).
Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte,
il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore
proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo
di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento
a quello precedente.
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del
prezzo base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di
offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati
e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza
incanto, prescrivendone le condizioni.