(Codice della navigazione-art. 662)
                              Art. 662. 
                        (Offerte di aumento). 
 
  Nei dieci giorni  successivi  all'incanto  possono  presentarsi  al
giudice dell'esecuzione offerte di acquisto  a  un  prezzo  superiore
almeno di un sesto a quello di aggiudicazione. 
 
  L'offerta deve essere accompagnata dal  deposito  di  una  cauzione
pari al venti per cento del prezzo offerto. 
 
  Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle  predette
formalita', stabilisce un  nuovo  incanto,  a  norma  degli  articoli
precedenti, sulla base del prezzo aumentato.