Art. 662.
(Offerte di aumento).
Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al
giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore
almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione
pari al venti per cento del prezzo offerto.
Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette
formalita', stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli
precedenti, sulla base del prezzo aumentato.