(Codice della navigazione-art. 663)
                              Art. 663. 
                      (Versamento del prezzo). 
 
  L'aggiudicatario,  entro  il  termine  fissato  dall'ordinanza   di
vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalita'  fissate
nell'ordinanza stessa,  e  depositare  in  cancelleria  il  documento
comprovante l'avvenuto versamento.