Art. 664.
(Trasferimento della nave).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con
decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella
ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare
le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, e' reso pubblico a norma dell'articolo
250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della
nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
vendita senza incanto.