(Codice della navigazione-art. 664)
                              Art. 664. 
                     (Trasferimento della nave). 
 
  Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice  dell'esecuzione  con
decreto  trasferisce  all'aggiudicatario  la  nave  descritta   nella
ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare
le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. 
 
  Il decreto, trasmesso dal  cancelliere  all'ufficio  di  iscrizione
della nave o del galleggiante, e' reso pubblico a norma dell'articolo
250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il  rilascio  della
nave. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
vendita senza incanto.