(Codice della navigazione-art. 665)
                              Art. 665. 
                 (Trasferimento dei carati di nave). 
 
  Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con
decreto,  trasferisce  all'aggiudicatario  i  carati  indicati  nella
ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere
le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. 
 
  Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio  di  iscrizione
della nave o del  galleggiante  per  essere  reso  pubblico  a  norma
dell'articolo 250. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
vendita senza incanto.