Art. 665.
(Trasferimento dei carati di nave).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con
decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella
ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere
le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma
dell'articolo 250.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
vendita senza incanto.