(Codice della navigazione-art. 666)
                              Art. 666. 
                 (Inadempienza dell'aggiudicatario). 
 
  Se il prezzo non e' versato entro il termine stabilito, il  giudice
dell'esecuzione, con  ordinanza  pubblicata  e  affissa  nelle  forme
stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto. 
 
  L'ammontare    della    cauzione    prestata    dall'aggiudicatario
inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce  insieme  col  prezzo
ottenuto nel nuovo incanto. 
 
  Se il prezzo unito alla cauzione e' inferiore a quello dell'incanto
precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza  di  un  creditore
intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto
di ingiunzione a versare la differenza, entro il  termine  di  cinque
giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario
puo' proporre opposizione nei confronti del creditore istante.