Art. 666.
(Inadempienza dell'aggiudicatario).
Se il prezzo non e' versato entro il termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme
stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario
inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo
ottenuto nel nuovo incanto.
Se il prezzo unito alla cauzione e' inferiore a quello dell'incanto
precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore
intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto
di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque
giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario
puo' proporre opposizione nei confronti del creditore istante.