(Codice della navigazione-art. 667)
                              Art. 667. 
                    (Opposizioni all'esecuzione). 
 
  La opposizione, con la quale si contesta  il  diritto  della  parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che  riguarda  la
pignorabilita' della nave o dei carati, si propongono con ricorso  al
giudice dell'esecuzione, o, in  difetto,  con  citazione  al  giudice
competente  ai  sensi   dell'articolo   643,   salva   l'applicazione
dell'articolo 480, terzo comma, del codice di  procedura  civile.  Il
giudice dell'esecuzione, se e' competente per la causa, provvede alla
istruzione a norma degli  articoli  175  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile,  altrimenti  fissa  con   decreto   l'udienza   di
comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.