Art. 667.
(Opposizioni all'esecuzione).
La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la
pignorabilita' della nave o dei carati, si propongono con ricorso al
giudice dell'esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice
competente ai sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione
dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il
giudice dell'esecuzione, se e' competente per la causa, provvede alla
istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di
procedura civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di
comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.