(Codice della navigazione-art. 668)
                              Art. 668. 
                 (Opposizioni agli atti esecutivi). 
 
  Salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice  di
procedura civile, le opposizioni relative alla regolarita' formale  e
alla notificazione del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  nonche'
quelle relative ai singoli atti  di  esecuzione,  si  propongono  con
ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto  con  citazione  al
giudice competente ai sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio
di cinque giorni dal primo  atto  di  esecuzione,  se  riguardano  il
titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in  cui  i  singoli
atti furono compiuti. 
 
  Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo  618  del
codice di procedura civile.