(Codice della navigazione-art. 669)
                              Art. 669. 
                       (Opposizione di terzi). 
 
  Il terzo che pretende avere la proprieta'  o  altro  diritto  reale
sulla nave o sui carati, soggetti ad  espropriazione,  puo'  proporre
opposizione con ricorso al  giudice  dell'esecuzione  prima  che  sia
disposta la vendita. 
 
  Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622  del  codice
di procedura civile.