Art. 669.
(Opposizione di terzi).
Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale
sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, puo' proporre
opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia
disposta la vendita.
Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice
di procedura civile.