(Codice della navigazione-art. 670)
                              Art. 670. 
(Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo
                           proprietario). 
 
  Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave e' promossa
dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio
navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono  essere  notificati
anche al proprietario non armatore. 
 
  Il pignoramento  e  in  generale  gli  atti  di  espropriazione  si
compiono nei confronti del proprietario non  armatore,  al  quale  si
applicano tutte le disposizioni relative al  debitore,  ad  eccezione
del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma. 
 
  Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere  sentito  il
debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore. 
 
  Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario  e'  equiparato
al proprietario non armatore.