Art. 670.
(Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo
proprietario).
Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave e' promossa
dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio
navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati
anche al proprietario non armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si
compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si
applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione
del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma.
Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il
debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario e' equiparato
al proprietario non armatore.