(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 399)
                 Art. 399. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  Possono formare  oggetto  di  trasporto  alla  rinfusa  per  carico
completo, le materie del 2°-a), del 12° e del 13°. 
  Le materie del 2°-a) devono essere trasportate con veicoli  coperti
o  tendonati,  lo  zolfo  compresso  in  pani  puo'  tuttavia  essere
trasportato con veicoli scoperti non tendonati. 
  La materia del 12° deve essere trasportata in veicoli  coperti  con
cassone metallico o in veicoli  tendonati  con  cassone  metallico  e
tendone non infiammabile. 
  La materia del 13° deve essere trasportata  in  veicoli  coperti  a
cassone metallico o in veicoli tendonati con tendone non infiammabile
e aventi o un cassone metallico o un tendone a  tessuto  fitto  steso
sul pianale.