(Regolamento-art. 630)
 
                              Art. 630. 
 
  Per ciascun mese il tesoriere centrale e le Intendenze  di  finanza
per le tesorerie provinciali,  sulla  base  delle  registrazioni  dei
titoli pagati prescritte dal precedente articolo 628, compilano: 
 
    a) un elenco in triplo esemplare per ciascun  Ministero,  in  cui
sono descritti distintamente per ogni capitolo del bilancio i mandati
delle Amministrazioni centrali pagati nel mese; 
 
    b) un elenco in unico esemplare per ogni  Ministero  e  per  ogni
Amministrazione centrale, descrivente gli  ordini  pagati  per  spese
fisse su ciascun capitolo, escluse le pensioni; 
 
    c) tanti elenchi in unico esemplare quanti sono  i  capitoli  del
bilancio sui quali sono stati pagati ordini per pensioni; 
 
    d) un elenco per ciascun Ministero,  in  unico  esemplare,  degli
ordini di rimborso per spese di giustizia civile e penale pagate  nel
mese; 
 
    e) un elenco in un solo esemplare descrivente gli  ordini  pagati
per gli aggi e per le vincite al lotto distinti per capitolo; 
 
    f) un elenco in doppio esemplare per ciascun Ministero dei  buoni
pagati nel  mese  sovra  mandati  a  disposizione  distintamente  per
capitoli; 
 
    g) una nota  recapitolativa  in  doppio  esemplare  che  riunisca
distintamente le totalita' degli elenchi dianzi indicati alle lettere
a), b), d), f); 
 
    h) un epilogo in triplo esemplare che riassuma  distintamente  le
totalita' degli elenchi indicati alle lettere b) ed f); 
 
    i) altro epilogo in quattro esemplari  riassumente  le  totalita'
degli elenchi indicati alla lettera c); 
 
    k) altri due epiloghi in doppio esemplare che  dimostrino,  l'uno
le totalita' degli elenchi prescritti alla lettera d), e  l'altro  le
totalita' di quelli indicati alla lettera e). 
 
  Descrivono infine in distinti elenchi in doppio esemplare i buoni e
i vaglia del tesoro pagati nel mese,  e  ne  riportano  le  totalita'
nelle rispettive note sommarie. 
 
  Tanto negli elenchi che nelle note sommarie dei  buoni  del  tesoro
l'importo del capitale deve essere dimostrato distintamente da quello
degli interessi.