Art. 630. Per ciascun mese il tesoriere centrale e le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, sulla base delle registrazioni dei titoli pagati prescritte dal precedente articolo 628, compilano: a) un elenco in triplo esemplare per ciascun Ministero, in cui sono descritti distintamente per ogni capitolo del bilancio i mandati delle Amministrazioni centrali pagati nel mese; b) un elenco in unico esemplare per ogni Ministero e per ogni Amministrazione centrale, descrivente gli ordini pagati per spese fisse su ciascun capitolo, escluse le pensioni; c) tanti elenchi in unico esemplare quanti sono i capitoli del bilancio sui quali sono stati pagati ordini per pensioni; d) un elenco per ciascun Ministero, in unico esemplare, degli ordini di rimborso per spese di giustizia civile e penale pagate nel mese; e) un elenco in un solo esemplare descrivente gli ordini pagati per gli aggi e per le vincite al lotto distinti per capitolo; f) un elenco in doppio esemplare per ciascun Ministero dei buoni pagati nel mese sovra mandati a disposizione distintamente per capitoli; g) una nota recapitolativa in doppio esemplare che riunisca distintamente le totalita' degli elenchi dianzi indicati alle lettere a), b), d), f); h) un epilogo in triplo esemplare che riassuma distintamente le totalita' degli elenchi indicati alle lettere b) ed f); i) altro epilogo in quattro esemplari riassumente le totalita' degli elenchi indicati alla lettera c); k) altri due epiloghi in doppio esemplare che dimostrino, l'uno le totalita' degli elenchi prescritti alla lettera d), e l'altro le totalita' di quelli indicati alla lettera e). Descrivono infine in distinti elenchi in doppio esemplare i buoni e i vaglia del tesoro pagati nel mese, e ne riportano le totalita' nelle rispettive note sommarie. Tanto negli elenchi che nelle note sommarie dei buoni del tesoro l'importo del capitale deve essere dimostrato distintamente da quello degli interessi.