Art. 631. La tesoreria centrale e le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, entro i primi cinque giorni del mese, compilano in doppio esemplare il conto del mese precedente, nel quale riassumono per ogni titolo di entrata i versamenti ricevuti, e per ciascuna contabilita' di spesa i pagamenti effettuati risultanti dagli elenchi descrittivi, dagli epiloghi e dalle note sommarie e ricapitolative indicate nell'articolo precedente, non che quelli eseguiti per conto di altre Amministrazioni e che vanno compresi fra i fondi somministrati alla tesoreria centrale, a senso dell'articolo 600 del presente regolamento. Trasmettono poi alla Direzione generale del tesoro, entro lo stesso termine di cinque giorni, il conto suddetto con tutti i documenti giustificativi e cogli elenchi, epiloghi e note suindicati, non che il processo verbale di verificazione di cassa della tesoreria, e il rendiconto speciale dei depositi ricevuti e di quelli restituiti nel mese stesso cui riguarda il conto anzidetto. La spedizione dei preindicati documenti e' fatta con elenco in doppio esemplare, di cui uno sara' restituito in segno di ricevuta. I bollettari delle matrici delle quietanze sono trattenuti dalle Intendenze di finanza per essere trasmessi alla Direzione generale del tesoro coi conti giudiziali. E' fatta eccezione per le matrici dei vaglia del tesoro, che continueranno ad essere trasmesse insieme colle contabilita' mensili.