(Regolamento-art. 631)
 
                              Art. 631. 
 
  La tesoreria centrale e le Intendenze di finanza per  le  tesorerie
provinciali, entro i primi  cinque  giorni  del  mese,  compilano  in
doppio esemplare il conto del mese precedente, nel  quale  riassumono
per ogni titolo di entrata i  versamenti  ricevuti,  e  per  ciascuna
contabilita' di spesa i pagamenti effettuati risultanti dagli elenchi
descrittivi, dagli epiloghi e dalle note  sommarie  e  ricapitolative
indicate nell'articolo precedente, non che quelli eseguiti per  conto
di  altre  Amministrazioni  e  che  vanno  compresi   fra   i   fondi
somministrati alla tesoreria centrale, a senso dell'articolo 600  del
presente regolamento. 
 
  Trasmettono poi alla Direzione generale del tesoro, entro lo stesso
termine di cinque giorni, il conto suddetto  con  tutti  i  documenti
giustificativi e cogli elenchi, epiloghi e note suindicati,  non  che
il processo verbale di verificazione di cassa della tesoreria,  e  il
rendiconto speciale dei depositi ricevuti e di quelli restituiti  nel
mese stesso cui riguarda il conto anzidetto. 
 
  La spedizione dei preindicati documenti  e'  fatta  con  elenco  in
doppio esemplare, di cui uno sara' restituito in segno di ricevuta. I
bollettari  delle  matrici  delle  quietanze  sono  trattenuti  dalle
Intendenze di finanza per essere trasmessi  alla  Direzione  generale
del tesoro coi conti giudiziali. 
 
  E' fatta eccezione per  le  matrici  dei  vaglia  del  tesoro,  che
continueranno ad essere trasmesse insieme colle contabilita' mensili.