Art. 633. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, ricevuti i mandati ed ordini di pagamento per le spese fisse giusta l'articolo precedente, li esaminano e li confrontano coi relativi elenchi e coi singoli conti individuali, per accertare l'esattezza delle somme effettivamente pagate. Fanno poi le allibrazioni sui rispettivi conti individuali, ed entro il mese successivo a quello in cui i pagamenti sono avvenuti, trasmettono i detti mandati ed ordini col relativo elenco in doppio esemplare, e colle proprie osservazioni ove ne sia il caso, alla Corte dei conti. Questa, eseguitone a sua volta il necessario riscontro, invia un esemplare dell'elenco colla sua dichiarazione di regolarita' alla Direzione generale del tesoro, per la imputazione definitiva della spesa ai corrispondenti capitoli del bilancio e per l'invio delle dichiarazioni di regolarita' ai rispettivi tesorieri.