(Regolamento-art. 633)
 
                              Art. 633. 
 
  Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, ricevuti i mandati ed
ordini di pagamento per le spese fisse giusta l'articolo  precedente,
li esaminano e li confrontano coi  relativi  elenchi  e  coi  singoli
conti   individuali,   per   accertare   l'esattezza   delle    somme
effettivamente pagate. 
 
  Fanno poi le allibrazioni  sui  rispettivi  conti  individuali,  ed
entro il mese successivo a quello in cui i pagamenti  sono  avvenuti,
trasmettono i detti mandati ed ordini col relativo elenco  in  doppio
esemplare, e colle proprie osservazioni ove  ne  sia  il  caso,  alla
Corte dei  conti.  Questa,  eseguitone  a  sua  volta  il  necessario
riscontro, invia un esemplare dell'elenco colla sua dichiarazione  di
regolarita' alla Direzione generale del tesoro,  per  la  imputazione
definitiva della spesa ai corrispondenti capitoli del bilancio e  per
l'invio delle dichiarazioni di regolarita' ai rispettivi tesorieri.