Art. 635. La Direzione generale del tesoro, all'appoggio degli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente in doppio esemplare prospetti separati per Ministeri e per Amministrazioni centrali, in cui e' dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, e li invia alle rispettive Amministrazioni centrali e alla Corte dei conti per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli di bilancio. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi dei buoni del tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei detti buoni. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.