(Regolamento-art. 635)
 
                              Art. 635. 
 
  La Direzione generale del tesoro, all'appoggio  degli  elenchi  dei
titoli  di  spesa  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   compila
mensilmente in doppio esemplare prospetti separati  per  Ministeri  e
per Amministrazioni centrali, in cui e' dimostrato distintamente  per
capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie,  e  li
invia alle rispettive Amministrazioni centrali e alla Corte dei conti
per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli  di
bilancio. 
 
  La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi  dei  buoni
del tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte
dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei
detti buoni. 
 
  La Corte trattiene un esemplare della nota  e  restituisce  l'altro
alla Direzione generale del tesoro, per la  relativa  imputazione  di
detti interessi al competente capitolo del bilancio.