Art. 636. Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno il conto dei versamenti e dei pagamenti effettuati nelle tesorerie del Regno nel precedente mese ed in quelli anteriori. I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei bilanci approvati dal Parlamento, saranno distinti in conformita' dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio. I debiti e crediti di tesoreria saranno distinti secondo le categorie piu' importanti.