(Regolamento-art. 636)
 
                              Art. 636. 
 
  Il giorno 20 di ogni mese  il  direttore  generale  del  tesoro  fa
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno il conto dei versamenti
e dei pagamenti effettuati nelle tesorerie del Regno  nel  precedente
mese ed in quelli anteriori. 
 
  I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle  spese
comprese nei bilanci approvati dal Parlamento,  saranno  distinti  in
conformita' dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio. 
 
  I debiti  e  crediti  di  tesoreria  saranno  distinti  secondo  le
categorie piu' importanti.