(Testo unico imposte sui redditi-art. 351)
                              ART. 351 
                        Obblighi informativi 
(articolo 51, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, decreto  legislativo  27
                       dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «Accordo qualificato  tra  autorita'  competenti»:  identifica  un
accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita'
fiscali  al  fine  di  consentire   lo   scambio   automatico   delle
informazioni relative alle comunicazioni rilevanti; 
b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di  comunicazione
contenente le informazioni di cui al comma 5; 
c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa  localizzata  nel
territorio dello Stato italiano designata  dalle  altre  imprese  del
gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate  a  presentare  per
loro conto la comunicazione rilevante. 
2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che
e' un'entita' trasparente costituita secondo  le  leggi  dello  Stato
presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato  al
primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa  puo'  essere
presentata dall'impresa locale designata. 
3. In deroga a quanto riportato al comma  2,  un'impresa  localizzata
nel territorio dello Stato italiano non e'  tenuta  a  presentare  la
comunicazione rilevante  a  essa  relativa  se  tale  adempimento  e'
effettuato: 
a) dalla controllante capogruppo localizzata in  un  Paese  che,  con
riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha  in  essere
un  Accordo  qualificato  tra  autorita'  competenti  con  lo   Stato
italiano; 
b)  dall'impresa  designata  localizzata  in  un   Paese   che,   con
riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in  essere  un
Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano. 
4.  Nei  casi  in  cui  i  commi  2,  secondo  periodo  e  3  trovano
applicazione, ogni impresa localizzata  nel  territorio  dello  Stato
italiano comunica all'Agenzia delle  entrate  i  dati  identificativi
rispettivamente della impresa locale designata e  della  controllante
capogruppo o dell'impresa designata di cui al comma 3, lettere  a)  e
b) e il relativo Paese di localizzazione. 
5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni
relative al gruppo multinazionale o nazionale: 
a) dati identificativi delle imprese,  compreso  il  loro  codice  di
identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione  e  la  loro
qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo; 
b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo  multinazionale
o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di  controllo
che un'impresa detiene in un'altra impresa; 
c) le informazioni necessarie al fine di calcolare: 
1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni  Paese  nel  quale  e'
ubicata almeno un'impresa e l'importo della  imposizione  integrativa
relativa a ciascuna impresa; 
2) l'importo della imposizione integrativa relativa a ogni membro  di
un gruppo a controllo congiunto; 
3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della
imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese; 
d) l'elenco delle scelte previste dal presente titolo che sono  state
esercitate  e  revocate  nell'esercizio  a  cui   si   riferisce   la
comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle  scelte  previste  dal
decreto che sono in essere per tale esercizio. 
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa  localizzata
nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo e'
localizzata in uno Stato terzo  che  applica  disposizioni  che  sono
state valutate equivalenti alle  disposizioni  della  direttiva  (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre  2022,  secondo  quanto  ivi
previsto all'articolo 52 della richiamata direttiva, la stessa ovvero
l'impresa  locale  designata  presenta  una  comunicazione  rilevante
contenente: 
a) tutte le informazioni necessarie ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 315 e in particolare: 
1) l'identificazione di tutte le  imprese  nelle  quali  una  entita'
partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio  dello
Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso  dell'esercizio,
direttamente  o  indirettamente,  partecipazioni  nelle  imprese  del
gruppo multinazionale o nazionale; 
2) una descrizione della struttura societaria contenente  i  rapporti
partecipativi che la entita' partecipante parzialmente  posseduta  di
cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese; 
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota
di imposizione effettiva e l'imposta  minima  integrativa  dovuta  in
relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui  al  numero
1); 
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e  puntuale
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 316, 317 o 318; 
b) tutte le informazioni necessarie ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 320 e in particolare: 
1) l'identificazione di tutte le  imprese  localizzate  nel  medesimo
Paese di localizzazione della controllante capogruppo; 
2) una descrizione della struttura societaria contenente  i  rapporti
partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero  1)  ha
detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate; 
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota
di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva  in  relazione
al Paese di localizzazione della controllante capogruppo  di  cui  al
numero 1); 
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e  puntuale
allocazione della imposta minima suppletiva  ai  sensi  dell'articolo
321; 
c)  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fini   dell'applicazione
dell'imposta minima nazionale. 
7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni  di  cui  ai
commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni  di  esercizio  o  revoca  delle
opzioni  previste  dal  presente  titolo   riguardanti   le   imprese
localizzate nel territorio dello  Stato,  sono  presentate  entro  il
quindicesimo mese successivo  all'ultimo  giorno  dell'esercizio  con
riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce. 
8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti modalita', elementi  e  condizioni,  coerentemente  con  la
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022,  e  con
le regole OCSE, per  la  trasmissione  della  predetta  comunicazione
rilevante all'Agenzia delle entrate.