ART. 351
Obblighi informativi
(articolo 51, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: identifica un
accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita'
fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle
informazioni relative alle comunicazioni rilevanti;
b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di comunicazione
contenente le informazioni di cui al comma 5;
c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del
gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per
loro conto la comunicazione rilevante.
2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che
e' un'entita' trasparente costituita secondo le leggi dello Stato
presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al
primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa puo' essere
presentata dall'impresa locale designata.
3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa localizzata
nel territorio dello Stato italiano non e' tenuta a presentare la
comunicazione rilevante a essa relativa se tale adempimento e'
effettuato:
a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con
riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha in essere
un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato
italiano;
b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che, con
riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in essere un
Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano.
4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano
applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato
italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi
rispettivamente della impresa locale designata e della controllante
capogruppo o dell'impresa designata di cui al comma 3, lettere a) e
b) e il relativo Paese di localizzazione.
5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni
relative al gruppo multinazionale o nazionale:
a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice di
identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro
qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo;
b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale
o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo
che un'impresa detiene in un'altra impresa;
c) le informazioni necessarie al fine di calcolare:
1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale e'
ubicata almeno un'impresa e l'importo della imposizione integrativa
relativa a ciascuna impresa;
2) l'importo della imposizione integrativa relativa a ogni membro di
un gruppo a controllo congiunto;
3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della
imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese;
d) l'elenco delle scelte previste dal presente titolo che sono state
esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la
comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle scelte previste dal
decreto che sono in essere per tale esercizio.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa localizzata
nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo e'
localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni che sono
state valutate equivalenti alle disposizioni della direttiva (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, secondo quanto ivi
previsto all'articolo 52 della richiamata direttiva, la stessa ovvero
l'impresa locale designata presenta una comunicazione rilevante
contenente:
a) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 315 e in particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali una entita'
partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello
Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso dell'esercizio,
direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle imprese del
gruppo multinazionale o nazionale;
2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti
partecipativi che la entita' partecipante parzialmente posseduta di
cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota
di imposizione effettiva e l'imposta minima integrativa dovuta in
relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui al numero
1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 316, 317 o 318;
b) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 320 e in particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate nel medesimo
Paese di localizzazione della controllante capogruppo;
2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti
partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero 1) ha
detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota
di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva in relazione
al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di cui al
numero 1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale
allocazione della imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo
321;
c) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione
dell'imposta minima nazionale.
7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai
commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni di esercizio o revoca delle
opzioni previste dal presente titolo riguardanti le imprese
localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il
quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con
riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti modalita', elementi e condizioni, coerentemente con la
direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, e con
le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione
rilevante all'Agenzia delle entrate.