(Testo unico imposte sui redditi-art. 352)
                              ART. 352 
                               Opzioni 
     (articolo 52 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323, commi 3, 7,  13
e 15, 349 e 350  sono  valide  per  un  periodo  di  cinque  esercizi
consecutivi  a  partire  dall'esercizio  con  riferimento  al   quale
l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova  automaticamente  salvo
che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia;  in  tal  caso,  la
revoca ha una efficacia quinquennale  a  partire  dall'esercizio  con
riferimento al quale la revoca e' effettuata. 
2. Le opzioni di cui agli articoli 323, comma 9, 328, comma  6,  329,
comma 1, lettera b), 332, commi 2 e 3, 335, comma 2, 337, comma  1  e
240, comma 2, hanno validita' per un esercizio. L'opzione si  rinnova
automaticamente  salvo   che   l'impresa   dichiarante   ne   revochi
l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 
3. Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323 commi 3,  7,  9,
13 e 15, articoli 329, comma 1, lettera b), 332, comma 2, 335,  comma
2, 337, comma 1 e 347, comma 2 e articoli 349 e 350  sono  comunicate
all'autorita'  fiscale  del  Paese  di  localizzazione   dell'impresa
dichiarante.