ART. 353
Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni
(articolo 53 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa
dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima
suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il
termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli
351, comma 7, e 358.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per
cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo
all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e
il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo
giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la
dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per
gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle
imposte di cui all'articolo 309 nonche' del contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del
presente titolo non si fa luogo a irrogazione delle sanzioni a
eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.