(Testo unico imposte sui redditi-art. 353)
                              ART. 353 
         Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni 
     (articolo 53 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. La  dichiarazione  annuale  relativa  all'imposizione  integrativa
dovuta a titolo di imposta  minima  integrativa,  di  imposta  minima
suppletiva e di imposta  minima  nazionale  e'  presentata  entro  il
termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli  articoli
351, comma 7, e 358. 
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il  90  per
cento  dell'importo  dovuto  entro   l'undicesimo   mese   successivo
all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e
il versamento  dell'importo  residuo  e'  effettuato  entro  l'ultimo
giorno del mese successivo al termine previsto nel  comma  1  per  la
dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. 
3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le  modalita'  per
gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. 
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle
imposte  di  cui  all'articolo  309  nonche'  del   contenzioso,   si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
imposte sui redditi. 
5. Per i primi tre esercizi di applicazione  delle  disposizioni  del
presente titolo non si  fa  luogo  a  irrogazione  delle  sanzioni  a
eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.