CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA' EUROPEE SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, Solleciti di evitare la molteplicita' delle istituzioni chiamate ad assolvere compiti analoghi nelle Comunita' Europee che essi hanno costituito, Hanno deciso di creare per queste Comunita' talune istituzioni uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAEUR, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa. I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dai Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitati alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.