(Convenzione-art. 1)
          CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI 
                       ALLE COMUNITA' EUROPEE 
 
 SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE 
DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,  IL  PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA  ALTEZZA  REALE  LA  GRANDUCHESSA  DEL
LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
  Solleciti di evitare la molteplicita' delle istituzioni chiamate ad 
assolvere compiti analoghi nelle Comunita'  Europee  che  essi  hanno
costituito, 
  Hanno deciso di creare per queste Comunita' talune istituzioni 
uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari: 
 
  SUA MAESTA IL RE DEI BELGI 
    S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri; 
    S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del 
Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione  belga
presso la Conferenza intergovernativa; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
    S. E. Konrad ADENAEUR, Cancelliere federale; 
    S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
    S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri; 
    S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
    S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri; 
 
  SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO 
 
    S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari 
esteri; 
    S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione 
lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa 
 
  SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI 
 
    S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; 
    S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese 
presso la Conferenza intergovernativa. 
 
  I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in 
buona e debita forma, 
  Hanno convenuto le disposizioni seguenti: 
 
                               Art. 1 
 
  I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dai Trattato che 
istituisce la  Comunita'  economica  europea  da  una  parte,  e  dal
Trattato che istituisce la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica
dall'altra, sono esercitati alle condizioni rispettivamente  previste
dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata  come
previsto sia dall'art. 138 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
economica europea, sia dall'art. 108 del Trattato che  istituisce  la
Comunita' europea dell'energia atomica.