(CODICE CIVILE-art. 536)
                              Art. 536. 
 
                           (Legittimari). 
 
  Le persone, a favore delle quali la  legge  riserva  una  quota  di
eredita' o altri diritti nella successione, sono i  figli  legittimi,
gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge. 
 
  Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 
  A favore dei discendenti dei figli legittimi o  naturali,  i  quali
vengono alla successione in luogo di questi,  la  legge  riserva  gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.