Art. 536.
(Legittimari).
Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di
eredita' o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi,
gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.