(CODICE CIVILE-art. 537)
                              Art. 537. 
 
               (Riserva a favore dei figli legittimi). 
 
  A favore dei figli legittimi e' riservata la meta'  del  patrimonio
del genitore se questi lascia un figlio solo; e sono riservati i  due
terzi se i figli sono piu', salvo quanto e' disposto  dagli  articoli
541 e 542 per i casi di concorso.