(CODICE CIVILE-art. 538)
                              Art. 538. 
 
           (Riserva a favore degli ascendenti legittimi). 
 
  Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi,  a
favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio,  salvo  quanto
e' disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. 
 
  Si applicano le disposizioni dell'art. 569.