Art. 538. (Riserva a favore degli ascendenti legittimi). Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto e' disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 569.