(CODICE CIVILE-art. 541)
                              Art. 541. 
 
              (Concorso di figli legittimi e naturali). 
 
  Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali,
la quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su
tale quota ogni figlio naturale consegue  meta'  della  porzione  che
consegue ciascuno dei figli legittimi,  purche'  complessivamente  la
quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio. 
 
  I figli legittimi hanno facolta' di pagare  in  danaro  o  in  beni
immobili ereditari, a giusta stima, la porzione  spettante  ai  figli
naturali.