(CODICE CIVILE-art. 542)
                              Art. 542. 
 
      (Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali). 
 
  Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la
quota di patrimonio a questo  riservata  e'  di  un  terzo  in  piena
proprieta'. Un altro terzo spetta in usufrutto al  coniuge.  La  nuda
proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per  una
meta' al figlio e per l'altra meta' fa parte della disponibile. 
 
  Quando i figli sono piu', la quota di patrimonio riservata ad  essi
e al coniuge e' complessivamente di due terzi.  Su  questa  quota  al
coniuge spetta  l'usufrutto  di  una  porzione  pari  al  quarto  del
patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e  la
nuda proprieta' dei beni  assegnati  in  usufrutto  al  coniuge  sono
ripartite tra i figli. 
 
  Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi  e  figli  naturali,
l'ammontare complessivo della quota di riserva e' di  due  terzi.  Su
questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una  porzione  pari  al
quarto del patrimonio del defunto. La residua parte  della  quota  di
riserva e' ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo
le proporzioni fissate dall'art. 541.  Nelle  stesse  proporzioni  e'
ripartita la nuda proprieta'  dei  beni  assegnati  in  usufrutto  al
coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto  di  conseguire
una parte maggiore, se cio' e' necessario per integrare il minimo che
loro spetta secondo la disposizione dell'art. 541.