Art. 542. (Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali). Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata e' di un terzo in piena proprieta'. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una meta' al figlio e per l'altra meta' fa parte della disponibile. Quando i figli sono piu', la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge e' complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli. Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva e' di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e' ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall'art. 541. Nelle stesse proporzioni e' ripartita la nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se cio' e' necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 541.