Art. 544. (Concorso di ascendenti legittimi e coniuge). Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprieta' di un quarto del patrimonio. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.