(CODICE CIVILE-art. 544)
                              Art. 544. 
 
            (Concorso di ascendenti legittimi e coniuge). 
 
  Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali,
ma ascendenti legittimi e il coniuge,  a  quest'ultimo  e'  riservato
l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la
piena proprieta' di un quarto del patrimonio. La nuda proprieta'  dei
beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.