(CODICE CIVILE-art. 545)
                              Art. 545. 
 
        (Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali). 
 
  Quando vi sono ascendenti legittimi  e  figli  naturali,  la  quota
complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto,
se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi,  se  i  figli
sono piu'. 
 
  La quota e' ripartita  in  modo  che  agli  ascendenti  o  al  solo
ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella  di
ciascuno dei  figli  naturali,  ma  non  inferiore  a  un  sesto  del
patrimonio del defunto.