(CODICE CIVILE-art. 547)
                              Art. 547. 
 
            (Soddisfacimento delle ragioni del coniuge). 
 
  E' in facolta' degli eredi di soddisfare  le  ragioni  del  coniuge
mediante  l'assicurazione  di  una  rendita  vitalizia   o   mediante
l'assegno di  frutti  di  beni  immobili  o  capitali  ereditari,  da
determinarsi  di  comune  accordo  o,  in  mancanza,   dall'autorita'
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso. 
 
  Fino a che non  sia  soddisfatto  delle  sue  ragioni,  il  coniuge
conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.