(CODICE CIVILE-art. 550)
                              Art. 550. 
 
            (Lascito eccedente la porzione disponibile). 
 
  Quando il testatore dispone  di  un  usufrutto  o  di  una  rendita
vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile,  i
legittimari, ai quali e' stata assegnata  la  nuda  proprieta'  della
disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o  di  eseguire  tale
disposizione o di  abbandonare  la  nuda  proprieta'  della  porzione
disponibile.  Nel  secondo  caso   il   legatario,   conseguendo   la
disponibile abbandonata, non acquista la qualita' di erede. 
 
  La stessa scelta spetta  ai  legittimari  quando  il  testatore  ha
disposto della nuda proprieta' di una parte eccedente la disponibile. 
 
  Se i legittimari sono piu', occorre l'accordo di tutti  perche'  la
disposizione testamentaria abbia esecuzione. 
 
  Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita
o della nuda proprieta' e' stato disposto con donazione.