(CODICE CIVILE-art. 551)
                              Art. 551. 
 
               (Legato in sostituzione di legittima). 
 
  Se a un legittimario e' lasciato un legato  in  sostituzione  della
legittima, egli puo' rinunziare al legato e chiedere la legittima. 
 
  Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere
un supplemento, nel caso che il valore del  legato  sia  inferiore  a
quello della legittima, e non acquista la qualita' di  erede.  Questa
disposizione non si applica  quando  il  testatore  ha  espressamente
attribuito al legittimario la facolta' di chiedere il supplemento. 
 
  Il legato in sostituzione  della  legittima  grava  sulla  porzione
indisponibile. Se pero' il valore  del  legato  eccede  quello  della
legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato  grava
sulla disponibile.