(CODICE CIVILE-art. 552)
                              Art. 552. 
 
             (Donazioni e legati in conto di legittima). 
 
  Il  legittimario  che  rinunzia  all'eredita',  quando  non  si  ha
rappresentazione, puo' sulla  disponibile  ritenere  le  donazioni  o
conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e'  stata  espressa
dispensa dall'imputazione, se per integrare  la  legittima  spettante
agli eredi e' necessario ridurre le disposizioni testamentarie  o  le
donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal  testatore  sulla
disponibile,  che  non  sarebbero  soggette   a   riduzione   se   il
legittimario accettasse l'eredita', e si riducono le  donazioni  e  i
legati fatti a quest'ultimo.