Art. 34 Contributo per vigilanza e mantenimento 1. Per l'attivita' di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari: a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1); 2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2); 3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3); 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice: 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1); 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2); 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3); 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4); c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati; 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati; 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11.