Art. 192. Imprese di assicurazione italiane 1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi. 2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilita'. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione. 3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi. 4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche' le imprese di assicurazione che svolgono attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilita' sufficiente, avuto riguardo anche a tali attivita' e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.