Art. 192. 
 
                  Imprese di assicurazione italiane 
 
  1. Le imprese di assicurazione  con  sede  legale  in  Italia  sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel
territorio della Repubblica sia  per  quella  svolta  nel  territorio
degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di  liberta'  di
prestazione di servizi. 
  2. L'ISVAP esercita le funzioni di  vigilanza  prudenziale,  avendo
riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria
e  patrimoniale  dell'impresa,  con  particolare   riferimento   alla
sufficienza  delle   riserve   tecniche   in   rapporto   all'insieme
dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi congrui ai  fini
dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine  di
solvibilita'. Nei confronti delle imprese  autorizzate  all'esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP  si  estende  anche  alle
verifiche sul personale  e  sui  mezzi  tecnici  di  cui  le  imprese
dispongono per fornire la prestazione. 
  3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello
Stato  membro  della  sede  secondaria  o  dello  Stato   membro   di
prestazione di servizi, adotta le misure idonee  a  porre  fine  alle
irregolarita'  commesse  in  altri  Stati  membri  dalle  imprese  di
assicurazione con sede legale in Italia o alle  attivita'  svolte  in
tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria  delle
stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita'  di
vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro  di
prestazione di servizi. 
  4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale  affinche'
le imprese di assicurazione  che  svolgono  attivita'  in  regime  di
stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di
un margine di solvibilita' sufficiente, avuto riguardo anche  a  tali
attivita'   e   di   riserve   tecniche   adeguate    agli    impegni
complessivamente assunti.