Art. 195. 
 
                     Imprese di riassicurazione 
 
  1. Le imprese di riassicurazione  che  hanno  la  sede  legale  nel
territorio della Repubblica sono soggette alla  vigilanza  dell'ISVAP
sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per  quella  svolta  in
regime di prestazione di servizi nel  territorio  degli  altri  Stati
membri o in quello di Stati terzi. 
  2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1  l'ISVAP  esercita
le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo  alla  costante
verifica della situazione patrimoniale  e  finanziaria  dell'impresa,
con particolare riferimento alla sufficienza delle  riserve  tecniche
in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla  disponibilita'
di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse. 
  3.   Le   medesime   disposizioni   si   applicano,   limitatamente
all'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica,  alle  sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri  o  di
Stati terzi.