Art. 196. 
 
                      Modificazioni statutarie 
 
  1. L'ISVAP approva, nel  rispetto  della  procedura  stabilita  con
regolamento,  le  modificazioni  degli  statuti  delle   imprese   di
assicurazione e di riassicurazione quando  non  contrastino  con  una
sana e prudente gestione. 
  2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese
se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.